Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, la deroga scade il 1° giugno

Ancora pochi giorni e sarà il momento della scadenza della deroga per l’etichettatura delle miscele in commercio. Il regolamento in materia di CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio) dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, di fatto, presentava norme e indicazioni molto dettagliate già da due anni, a partire dal 1° giugno 2015. Tuttavia, è stata disposta una deroga di adeguamento fino al termine di questo mese per alcune miscele, riguardante “le sole disposizioni in materia di etichettatura ed imballaggio delle miscele già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2010 ed etichettate/imballate secondo i precedenti criteri (D.Lgs. n. 65/2003). Si tratta di quelle miscele chimiche (precedentemente denominate “preparati”) già a scaffale, oppure quelle per cui un ordine di acquisto era stato emesso prima del 1° giugno 2015, oppure per le quali esisteva un contratto di acquisto o una fattura di vendita con date antecedenti al 1° giugno 2015” (Circolare Min. Salute 0018101-P-26/05/20.5). Precisiamo che stiamo parlando di obblighi per quanto concerne classificazione, etichettatura e imballaggio degli agenti chimici (quindi soltanto CLP), applicati sia a sostanze che a miscele, a differenza della registrazione dell’Agenzia Europea REACH, prevista solo per le sostanze.

Come accennato sopra, da giovedì 1° giugno ogni delega cesserà di esistere, pertanto qualsiasi miscela in commercio sul territorio doganale europeo dovrà essere completamente conforme ai criteri del CLP, anche in relazione a etichettatura e requisiti dell’imballaggio. Al responsabile delI’immissione in commercio spetterà il compito di ritirare dal mercato quei prodotti ancora in circolazione e non più rispondenti alla nuova normativa. Sull’etichetta, inoltre, diventerà obbligatorio individuare l’identità di tutti i componenti pericolosi che contribuiscono alla classificazione globale della miscela rispetto a: “tossicità acuta, corrosione cutanea o lesione oculare grave, mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione, sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) o pericolo in caso di aspirazione”; il numero massimo di sostanze previste sarà 4, salvo casi di richiesta di quantitativo maggiore.

Sempre entro il 1° giugno, bisognerà adeguare tutte le schede di sicurezza delle miscele all’allegato II parte B del regolamento REACH, riportando alla sezione 2 l’etichettatura del CLP. Inoltre, sarà necessario inserire alcune indicazioni supplementari, da apporre in etichetta e nell’SDS se ritenute pertinenti, di seguito elencate come da normativa:

  • “L’indicazione “x % della miscela è costituito da componenti la cui tossicità non è nota” per le miscele in cui sono presenti componenti la cui tossicità acuta a una concentrazione pari o superiore all’1 % risulta essere sconosciuta (cfr. allegato I, punto 3.1.3.6.2.2, del regolamento CLP).
  • Per le miscele di cui non si dispone di informazioni utili sul pericolo di tossicità acuta e/o a lungo termine per l’ambiente acquatico di uno o più componenti rilevanti, l’indicazione “la miscela contiene il x % di componenti di cui è ignota la tossicità per l’ambiente acquatico”.”

A proposito di elenchi, riportiamo di sotto le modifiche riguardanti i criteri di classificazione, descritte da Sistema Sicurezza Ambiente.

“La classificazione delle miscele può seguire il criterio sperimentale (determinazione delle proprietà pericolose della miscela mediante appositi test e criteri interpretativi), sempre obbligatorio per i pericoli di tipo chimico-fisico; oppure il metodo convenzionale che prevede invece l’effettuazione di un calcolo che consideri le proprietà (ovvero le classificazioni) dei componenti applicando formule di calcolo e valori di concentrazione (per classe e categoria) definiti dai criteri di classificazione (alcune sostanze presentano poi limiti specifici, individuati in allegato VI al CLP). Su questo versante numerose sono state le modifiche:

  • Per la tossicità riproduttiva, le categorie 1A e 1B (ex classi 1 e 2 di reprotossicità) si applicano a partire dal valore limite dello 0,3% invece del precedente 0,5%, mentre la categoria 2 (ex classe 3 di reprotossicità) si applica a partire dal 3% e non più dal 5%;
  • Per la tossicità acuta per la salute umana si può fare riferimento al metodo convenzionale, utilizzando le ATE (Acute Toxicity Estimate – stima della tossicità acuta) delle sostanze o anche delle miscele componenti, a cui possono corrispondere 4 livelli di pericolosità (categorie) nella classe della tossicità acuta;
  • Per la classificazione della miscela che presenti componenti con end-point quali corrosione e irritazione cutanea o oculare cambiano i relativi limiti di concentrazione:
  • le miscele che contengono componenti corrosivi (ex R35 e R34) fanno classificare come corrosiva l’intera miscela già a partire dal 5% invece che dal precedente 10%,
  • per le miscele che contengono componenti classificati come capaci di dare gravi lesioni oculari (ex R41), la classificazione dell’intera miscela si applica a partire dal 3% invece che dal 10 %,
  • l’irritazione oculare e cutanea (ex R38, R36) entra nella classificazione a partire dal 10% di componenti con queste proprietà invece che dal precedente 20%;
  • nelle miscele ove è presente un componente corrosivo (ex R34), si applica una classificazione per l’irritazione di cute ed occhi a partire dalla concentrazione dell’1% e non più del 5%.”