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Sicurezza nei luoghi di lavoro? Vale anche per gli studenti in azienda

L’alternanza scuola lavoro rappresenta uno dei più importanti provvedimenti del Ministero dell’Istruzione, che, con la legge 107 del 2015 (la cosiddetta Buona Scuola), ha reso obbligatorio per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, licei inclusi, un percorso di attività da svolgere direttamente in azienda, con la supervisione di tutor dipendenti dell’azienda stessa. L’intento ministeriale è incanalare i giovanissimi in un percorso strutturale che favorisca crescita e formazione di nuove competenze, rendendo ragazze e ragazzi più consapevoli e padroni delle proprie future scelte accademiche e professionali. Pur con le fisiologiche difficoltà di attuazione del caso, in primis l’avvio immediato del progetto a partire dall’anno scolastico 2015/16, l’incompletezza delle informazioni a disposizione dei docenti responsabili dello stesso e l’assenza in alcuni casi di linee guida precise e delineate, l’alternanza sta tuttora portando numerosi studenti italiani a toccare da vicino il contesto aziendale.

Con esso, ovviamente, entra in gioco anche la componente relativa la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il quesito sorge spontaneo: lo studente che segue i percorsi di alternanza scuola lavoro è equiparato a tutti gli effetti ad un lavoratore? La risposta è sì, ma con opportune precisazioni.

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Immagini dell’alternanza scuola-lavoro nel 2016 da Happy Network

Lo studente che svolge attività di alternanza scuola lavoro è soggetto a specifiche disposizioni, che prevedono due ordini di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il primo, Formazione Generale, fa capo alla scuola, come riportato nelle FAQ del Ministero dell’istruzione e dalla guida dell’Inail e del MIUR Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola. In tal caso la formazione va certificata da un attestato di frequenza con relativo superamento della prova di verifica, costituente un credito formativo permanente in base a quanto indicato dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Il secondo, Formazione Specifica (Rischio Basso), fa riferimento ai rischi e alle caratteristiche del luogo di lavoro che ospita lo studente. Tale approfondimento formativo deve essere proposto, di durata variabile, dal datore di lavoro, o dalla scuola stessa, se il primo risulti impossibilitato a sostenerlo, previo accordo in convenzione.

Trattandosi di soggetti minorenni o appena maggiorenni, è lecito domandarsi se le attività svolte rientrino nelle regole di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti in azienda. In questo campo la normativa parla chiaro. Non essendoci un rapporto di lavoro in seno all’alternanza, i giovani sono considerati a tutti gli effetti degli studenti. Pertanto, la sorveglianza sanitaria, per mezzo del medico competente, “è prevista soltanto nei casi in cui la valutazione dei rischi, considerati i compiti richiesti (che prevedono l’affiancamento e non lo svolgimento diretto) e la durata della permanenza degli allievi in azienda, evidenzi concrete situazioni di esposizioni a rischi per la salute degli studenti” (MIUR). In base alla specificità dell’attività richiesta, infine, la scuola è chiamata a ottemperare allo svolgimento della visita medica preventiva, “da effettuarsi da parte del medico competente dell’istituzione scolastica, ovvero dal dipartimento di prevenzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale” (MIUR).

Spunti e indicazioni da tenere in considerazione per tutte le aziende che vogliono cogliere l’occasione di conoscere tanti giovani da mettere alla prova, in un progetto sicuramente da migliorare, ma con un potenziale interessante.