È stata emanata una sentenza europea che ritiene compatibile la possibilità del datore di lavoro di effettuare l’accesso nell’ account aziendale dei dipendenti, purché questo abbia una portata limitata. Tale sentenza rafforza la giurisprudenza in riferimento alla facoltà di controllo e rispetto della privacy. La normativa italiana che regola gli aspetti relativi al controllo dei dipendenti è contenuta nei Jobs Act, precisamente nell’ articolo 4 dello statuto dei Lavoratori, mentre alla garanzia sulla Privacy sono dedicati molteplici capitoli. Il datore di lavoro non ha particolari vincoli sulla possibilità di ricorrere a tecnologie relative alla normale prestazione lavorativa su pc o smartphone, eccetto alcuni software di controllo considerati allo stesso livello di impianti di videosorveglianza, per i quali servono procedure specifiche. Indipendentemente dal tipo di software utilizzato, il dipendente ha diritto ad essere informato. La sentenza europea prende spunto da un caso realmente accaduto ad un dipendente, licenziato a causa dell’uso dell’email aziendale per scopo personale, con seguente ricorso alla Corte di Strasburgo con l’impresa che, senza alcun preavviso, aveva effettuato il controllo. Il diritto alla corrispondenza è riservato, questo è quanto contenuto nell’ articolo 8 della convenzione, riguardante anche telefonate ed email dagli uffici. Accedere all’ email dei dipendenti per ricercare comunicazioni dei clienti non deve prevedere automaticamente il controllo su altri messaggi, elemento utile a stabilire la gravità dell’intromissione nell’ account del dipendente, sebbene esso potrà comunque appellarsi ai giudici per verificare ipotetiche violazioni della propria privacy.
